Presentazione della classe e del progetto.

Salve a tutti! Siamo la classe IV B del Liceo Socio Psico Pedagogico dell'Istituto "Vincenzo Almanza" di Pantelleria composta da 15 alunni, 4 ragazzi e 11 ragazze. Ciò che ci ha spinti a partecipare al progetto “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Unità, Nazione, Costituzione” è stato il nostro interesse verso i valori del nostro Paese.

Inizialmente, quando la professoressa Stefania Bongiorno ci ha fatto la proposta di partecipare al concorso, eravamo un po’ perplessi poiché non avendo mai partecipato ad un progetto di tale importanza eravamo sprovvisti di informazioni. Ma con l’aiuto della professoressa e della nostra unione siamo riusciti a dar vita alle nostre idee. Abbiamo cominciato a raccogliere tutte le informazioni indispensabili al fine di realizzare un blog utilizzando una metodologia ormai oggi sfruttatissima quale internet è. Ci siamo riproposti di aggiungere quante più informazioni possibili circa i 150 Anni dell'Unità d'Italia, dando a tutti i lettori del nostro blog la possibilità di conoscere, scoprire e approfondire le vecchie e le nuove conoscenze riguardo il nostro paese. Questo è reso possibile dal fatto che avrete la possibilità di leggere e commentare con curiosità tutto ciò che da noi verrà pubblicato, e porre domande alle quali saremo lieti di rispondere =)

Sperando che questo nostro piccolo spazio sia di vostro gradimento, vi auguriamo una buona lettura, la classe IV B.

sabato 9 aprile 2011

GLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Gli organi costituzionali sono quegli organi necessari e indefettibili dello Stato, previsti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, le cui funzioni fondamentali ed organizzazione sono da essa direttamente disciplinate. Essi si trovano in posizione di reciproca parità.
Sono Organi costituzionali:
Il Presidente della Repubblica Italiana è il capo dello Stato italiano e rappresenta l'unità nazionale, come stabilito dalla Costituzione italiana entrata in vigore il 1º gennaio 1948. Il presidente della Repubblica è un organo costituzionale che viene eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da rappresentanti delle regioni, e dura in carica per sette anni. La Costituzione stabilisce che può essere eletto presidente ogni cittadino italiano che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che goda dei diritti civili e politici, anche se l'età media dei presidenti italiani è di molto superiore a quella minima.
Viene eletto con elezione indiretta a scrutinio segreto [1] da un apposito corpo elettorale formato dal Parlamento riunito in seduta comune insieme a tre delegati per ciascuna regione (uno solo per la Valle d'Aosta), eletti (in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze) dai consigli regionali che ne scelgono due tra la maggioranza ed uno tra le minoranze.
Per garantire un consenso il più possibile esteso intorno ad un'istituzione di garanzia, nelle prime tre votazioni è necessaria l'approvazione dei 2/3 dell'assemblea (maggioranza qualificata); per le votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta (il 50% più uno degli aventi diritto al voto). La carica dura sette anni e non è previsto alcun divieto alla rieleggibilità dello stesso presidente uscente; ciò impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l'organo che lo vota. La sede per la votazione è quella della Camera dei deputati. Il presidente entra in carica dopo aver prestato giuramento al Parlamento al quale si rivolge tramite un messaggio presidenziale.

Il ruolo del presidente

La Costituzione esplicita tutti i compiti e i poteri del presidente della Repubblica, che in dettaglio sono:
  1. in relazione alla rappresentanza esterna:
    • accreditare e ricevere funzionari diplomatici;
    • ratificare i trattati internazionali, su proposta del governo e previa autorizzazione delle camere, quando occorra;
    • effettuare visite ufficiali all'estero, accompagnato da un esponente del governo;
    • dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle camere;
  2. in relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari:
    • nominare fino a cinque senatori a vita;
    • inviare messaggi alle camere, convocarle in via straordinaria, scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato (semestre bianco), a meno che non coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura;
    • indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove camere;
  3. in relazione alla funzione legislativa e normativa:
    • autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi;
    • promulgare le leggi approvate in Parlamento;
    • rinviare alle camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata);
    • emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo;
  4. in relazione all'esercizio della sovranità popolare:
    • indire i referendum e in caso di esito favorevole dichiarare l'abrogazione della legge ad esso sottoposta;
  5. in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:
    • nominare dopo opportune consultazioni il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri;
    • accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni;
    • emanare gli atti amministrativi del governo;
    • nominare alcuni funzionari statali di alto grado;
    • presiedere il Consiglio Supremo di Difesa (CSD) e detenere il comando delle forze armate, benché in qualità di ruolo di garanzia, non di comando effettivo;
    • decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione;
  6. in relazione all'esercizio della giurisdizione:


Il governo della Repubblica italiana è un organo complesso, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri, che insieme formano il Consiglio dei ministri (articolo 92 della Costituzione); tale organo costituisce il potere esecutivo. In Italia la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, pur essendo al quarto posto della gerarchia istituzionale (dopo il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e prima del Presidente della Corte Costituzionale), è tuttavia di fatto quella di maggior rilievo nella vita politica generale. Il governo è un Organo costituzionale in quanto previsto dalla Costituzione italiana negli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 ed in quanto concorre, in posizione d'indipendenza rispetto ad altri organi dello stato, alla formulazione dell'indirizzo politico. Il titolo III della Costituzione ne determina la disciplina e le funzioni. Ha la sua sede ufficiale a Palazzo Chigi in piazza Colonna a Roma; la sede di rappresentanza per le occasioni ufficiali è invece villa Pamphili a Roma.

La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è un Organo costituzionale, secondo quanto sancito dall'art. 104 della Costituzione della Repubblica Italiana. I magistrati ordinari sono titolari della funzione giurisdizionale, che amministrano in nome del popolo.
In Italia l'organo di autogoverno della magistratura è il Consiglio Superiore della Magistratura, Organo di rilievo costituzionale, presieduto dal Presidente della Repubblica. A tale organo spettano, ai sensi dell'art. 105 della Costituzione, al fine di garantire l’autonomia ed indipendenza della magistratura, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
La Corte costituzionale della Repubblica italiana è un organo previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana del 1948. Le norme del suo funzionamento sono contenute nella Costituzione stessa, nella legge costituzionale n. 1 del 1948 e nella legge n. 87 del 1953, nonché in altre disposizioni integrative e nel regolamento generale di cui la Corte è dotata. La Corte costituzionale della Repubblica italiana è un organo previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana del 1948. Le norme del suo funzionamento sono contenute nella Costituzione stessa, nella legge costituzionale n. 1 del 1948 e nella legge n. 87 del 1953, nonché in altre disposizioni integrative e nel regolamento generale di cui la Corte è dotata.

Competenze

In base all'art. 134 della Costituzione, la Corte costituzionale giudica:
  • sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni,
  • sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni
  • sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
  • sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo (introdotta con la legge costituzionale n. 1 dell'11 marzo 1953).

Composizione

L'art. 135 comma 1 della Costituzione afferma che «la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati:
  • per un terzo dal Presidente della Repubblica;
  • per un terzo dal Parlamento in seduta comune;
  • per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa»; di questi (secondo l'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 87 dell'11 marzo 1953):
·        tre sono eletti da un collegio del quale fanno parte il presidente, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione;
·        uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato;
·        uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali della Corte dei conti
Questa struttura mista è finalizzata a conferire equilibrio alla Corte costituzionale: per favorire tale equilibrio il costituente associa, nella composizione dell'organo, l'elevata preparazione tecnico-giuridica e la necessaria sensibilità politica.
La Corte di cassazione è solo l'organo di vertice della Magistratura e non costituisce un organo costituzionale autonomo. A questi organi la Costituzione attribuisce le funzioni e i compiti necessari per il funzionamento dello Stato e la salvaguardia dell'ordinamento democratico.
Essi prendono parte alla cosiddetta funzione politica, cioè partecipano direttamente alle finalità perseguite dallo stato e indicate nella Costituzione.
Poiché tali organi sono direttamente disciplinati dalla Costituzione, ogni loro modifica è una modifica costituzionale e quindi necessita della approvazione di una legge di revisione della Costituzione. La loro stessa esistenza costituisce però un limite alla revisione della Costituzione.

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